La disciplina dell’appalto

L’appalto è un negozio giuridico attraverso cui un soggetto (definito appaltatore) si obbliga ad eseguire un’opera o a svolgere un servizio in favore di un altro soggetto beneficiario (chiamato giuridicamente committente). Il tutto avviene in virtù di un compenso in denaro.

Il codice civile disciplina il contratto d’appalto all’art. 1655 e successivi, ove si specifica che la prestazione d’opera avviene in virtù di un corrispettivo in denaro, purché l’appaltatore si metta nella posizione di eseguire il lavoro utilizzando tutti i mezzi necessari. Trattandosi di un negozio giuridico prima di passare alla firma di un accordo sarebbe meglio interpellare un esperto in Consulenza Legale Italia.

La disciplina dell’appalto: differenze con la somministrazione di lavoro

Il contratto d’appalto si differenzia da altre tipologie in quanto l’appaltatore esegue la propria parte di accordo gestendosi in autonomia e procurandosi eventualmente i mezzi necessari per eseguire il lavoro. Spesso poi, eseguire un lavoro in appalto vuol dire collocare i propri lavoratori presso un sito gestito dal committente; motivo per cui l’ordinamento italiano si impegna a tutelare in ogni suo punto le parti coinvolte. Soprattutto, ciò che la legge si impegna a fare è distinguere normativamente l’appalto dalla somministrazione di lavoro, onde evitare che una o ambedue le parti eludano le normative vigenti

Giova in tal verso evidenziare che per distinguere le due figure giuridiche viene posta in essere La Legge Biagi (D.Lgs. n. 267 del 2003). Quest’ultima stabilisce le differenze tra l’appalto e la somministrazione di lavoro in maniera del tutto chiara ed omogenea: mentre nell’appalto l’appaltatore si occupa personalmente dei mezzi per l’esecuzione dell’opera o del servizio, il somministratore mette esclusivamente a favore del committente la manodopera senza curarsi di organizzare il lavoro e di procurarsi i mezzi per la sua esecuzione.

In virtù di quanto appena detto, è palese che il requisito fondamentale per l’appalto sia l’organizzazione dei mezzi. La qual cosa può essere dedotta sia dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei riguardi dei lavoratori impiegati, e sia dall’assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore.

Il corrispettivo e l’obbligazione di risultato

All’appaltatore che esegue il lavoro spetta un corrispettivo, usualmente stabilito dalle parti, le quali ne stabiliscono il peso e le modalità attraverso cui erogarlo.

Nell’ipotesi in cui, comunque, non dovessero provvedere a stabilire quanto poc’anzi anticipato, esiste uno specifico calcolo che si esegue in riferimento alle tariffe esistenti o agli usi o eventualmente interpellando un giudice.

Viceversa, in capo a colui che esegue il lavoro vige una obbligazione di risultato nei riguardi di chi lo commissiona. Egli infatti deve svolgere la sua attività nel pieno rispetto degli accordi presi, realizzando nei minimi particolari quanto richiesto apertamente dal committente.

Esiste tuttavia l’ipotesi che l’appaltatore possa essere impossibilitato ad eseguire o a terminare la prestazione, per cause non a lui imputabili. In un simile caso qualora l’impossibilità non dipenda nemmeno dal committente, l’appaltatore ha diritto ugualmente ad un corrispettivo pari alla parte di opera effettuata e nella misura in cui l’opera stessa sia utile al committente.

Difformità dell’opera d’appalto

L’appaltatore ha in capo a sé l’obbligo di eseguire l’opera secondo i dettami del committente. Qualora, tuttavia, l’opera eseguita si presenti difforme rispetto a quanto stabilito e pattuito con il committente o in presenza di vizi, l’appaltatore risulta inadempiente.

Ai sensi, dunque, dell’art. 1667 cc “L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera [1665] e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili (1), purché in questo caso, non siano stati in malafede (2) taciuti dall’appaltatore”. In forza di quanto appena detto, l’appaltatore non solo ha l’obbligo di svolgere le sue mansioni ma anche di eseguire l’opera nel rispetto di quanto richiesto dal committente; in caso contrario incorre in sanzioni.

Affinché il committente possa far valere la sua posizione a discapito dell’appaltatore, occorrono tuttavia dei requisiti, primo tra i quali l’obbligo di denuncia dei vizi o delle difformità entro 60 giorni dalla scoperta (il termine suddetto non vale qualora l’appaltatore riconosca la sua posizione difettosa o in caso di occultamento di vizi). Un’azione effettuata dal committente contro l’appaltatore può invece essere esperita entro due anni dalla consegna dell’opera

Il committente comunque ha due possibilità in caso di vizi o difformità:

  • chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore
  • chiedere che il prezzo venga diminuito commisurandolo ai vizi che presenta l’opera, fatta salva l’ipotesi di avanzamento di richiesta risarcimento danni.

Il potere di controllo del committente

In presenza di un contratto di appalto, al committente spetta la possibilità di esercitare dei poteri di controllo e verifica sull’operato dell’appaltatore.

Vanno quindi controllati i lavori durante il loro svolgimento, accertandosi che quanto posto in essere dall’appaltatore sia coerente con quanto stabilito in contratto. In presenza di anomalia, infatti, il committente può fissare un termine entro il quale l’appaltatore corregga il tiro. Il mancato rispetto di quanto richiesto e del lasso di tempo stabilito, porterà alla risoluzione del contratto con diritto del committente al risarcimento del danno.

Altro diritto in capo al committente è la verifica dell’opera compiuta prima di prenderne possesso (quindi prima della consegna) purché l’appaltatore ne consenta l’azione di controllo. Se in seguito al controllo entro il breve termine il committente non comunica il risultato della verifica, l’opera risulta accettata. Dicesi accettazione dunque il momento in cui inizia a valere il diritto dell’appaltatore al pagamento del corrispettivo, purché nel contratto non sia stato pattuito diversamente.