La voltura catastale è una domanda che deve essere obbligatoriamente presentata all’Agenzia delle Entrate ogni qualvolta su un immobile, sia esso fabbricato o terreno, avvenga un trasferimento di proprietà o di altri diritti reali.
Voltura catastale: cos’è
Nella pratica, la voltura catastale è un aggiornamento dei dati dell’intestatario di terreni o fabbricati ed è obbligatoria nel caso di trasferimento di proprietà tra vivi, come nel caso di compravendite, donazioni, decreti di trasferimento e sentenze, oppure in caso di morte del titolare dell’immobile attraverso la successione legittima, la successione testamentaria o la riunione di usufrutto.
Chi si deve occupare della voltura catastale?
Nel caso di trasferimento dei diritti di proprietà tra vivi, i soggetti obbligati ad effettuare le volture catastali sono i notai (per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati), i cancellieri giudiziari (per le sentenze da essi registrate) ed i segretari comunali o delegati di qualunque Amministrazione pubblica (per gli atti stipulati nell’interesse dei rispettivi enti).
Nel caso di compravendita, per esempio, è sempre il notaio od il pubblico ufficiale che si è occupato di gestire la pratica ad eseguire i diversi adempimenti legati all’atto immobiliare. La voltura catastale, in questo caso, avverrà inviando il Modello unico informatico all’Agenzia delle Entrate, la quale certificherà l’avvenuto cambio di proprietà anche ai fini del calcolo delle imposte.
Al contrario, per le successioni a causa di morte, legittime o ereditarie, i soggetti obbligati alla voltura catastale sono gli eredi accettanti od i loro tutori, eventuali curatori od amministratori dell’eredità o, ancora, gli esecutori testamentari.
Per facilitare la denuncia di aggiornamento dei dati nel caso di morte del titolare dell’immobile, dal 23 gennaio 2017, è possibile avvalersi del servizio di voltura automatica previsto in fase di presentazione online della dichiarazione di successione.
Come fare una voltura catastale online
Il privato cittadino che deve richiedere una voltura catastale, dovrà delegare un tecnico professionista allegando un documento d’identità in corso di validità della persona che sottoscriverà la voltura catastale e fornire l’atto che sarà oggetto di voltura (atto di compravendita, dichiarazione di successione o sentenza del tribunale).
Nel caso invece di voltura catastale per riunione di usufrutto, servirà fornire il certificato di morte o la dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte, allegando sempre un documento d’identità in corso di validità della persona che firmerà l’autocertificazione.
La voltura catastale dovrà essere presentata allo sportello dell’Agenzia delle Entrate della provincia in cui sono ubicati i beni immobili.
In alternativa, si potrà spedirla in forma cartacea per posta o per posta elettronica certificata all’indirizzo Pec dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate provinciale competente.
Termini di presentazione della voltura catastale
La voltura catastale (ad eccezione della voltura catastale per riunione di usufrutto) deve essere presentata o inviata entro e non oltre 30 giorni dalla registrazione dell’atto o della denuncia di successione. In caso di omessa o ritardata presentazione della documentazione, sono previste delle sanzioni che aumenteranno per ogni anno di ritardo con cui si presenterà la voltura.
Il consiglio è quello di procedere quanto prima con la presentazione della voltura catastale, onde evitare di incappare in spiacevoli imprevisti economici dati dalle sanzioni emesse dall’Agenzia delle Entrate, anche se va detto che gli importi delle sanzioni attuali sono davvero minimi, nell’ordine di pochi euro. La sanzione si prescrive trascorsi cinque anni dalla data di registrazione dell’atto.